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Articoli Correlati: procedura competitiva - imposta di registro - art. 57 comma 8 del DPR 191/86
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 690, pubblicata l’8 ottobre 2021, ha affermato che nelle vendite con procedura competitiva nell’ambito della liquidazione fallimentare, sull’imposta di registro si applica l’art. 57 comma 8 del D.P.R. n. 191/86. Pertanto, è dovuta dall’ente espropriante o dall’acquirente – senza diritto di rivalsa – e non è dovuta se l’immobile è acquistato dallo Stato; in tale ultimo caso, il trasferimento è esente anche dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, indipendentemente dalla forma dell’atto con cui avviene il trasferimento dell’immobile all’esito della procedura competitiva – atto notarile o decreto di trasferimento – la vendita nel fallimento mantiene la sua natura coattiva; pertanto trova applicazione la disciplina degli atti di espropriazione.