argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 agosto 2021, n. 22661, in tema di fallimento del socio illimitatamente responsabile, ha affermato che il rapporto sociale non può ritenersi sciolto in seguito alla cessazione dell’attività d’impresa non seguita dalla cancellazione dal registro delle imprese. La Suprema Corte ha infatti precisato che solo con la cancellazione dal registro delle imprese si verifica lo scioglimento del rapporto sociale e decorre il termine di un anno previsto dall’art. 147, comma 2, l.f., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito.