argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 settembre 2021, n. 37461, ha chiarito che il trasferimento di somme a favore di un socio per rimborso di un finanziamento soci non è equiparabile al trasferimento di somme a favore di un terzo senza corrispettivo o per cause non riconducibili a scopi sociali. Nel primo caso, infatti, si verifica solo una violazione dell’art. 2647 comma 2, c.c., pur se in contabilità – per mero errore – è riportata una differente ed erronea causale di pagamento, perché il distacco del bene dal patrimonio sociale ha una giustificazione; di conseguenza per tale fattispecie non può invocarsi il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.