argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con decreto 16 settembre 2021, ha affermato che l’anticipazione degli interventi finanziari consentiti dal legislatore per garantire la continuità nelle fasi previste dagli artt. 161, comma 6, l.f e 182-bis comma 6, l.f. è sempre positiva anche se comporta l’assunzione da parte dei finanziatori di rischi, in quanto tali finanziamenti sono erogati solo sulla base delle affermazioni degli attestatori effettuate in una fase di incertezza.