argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 febbraio 2021, n. 8602, depositata il 26 marzo 2021, ha chiarito che, ai fini dell’ammissione al passivo, i crediti tributari hanno natura concorsuale qualora i presupposti degli stessi si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento, non rilevando la circostanza che l’atto di accertamento o l’iscrizione a ruolo siano successivi all’apertura della procedura fallimentare. Pertanto, deve essere ammesso al passivo il credito tributario sorto nei confronti del debitore in bonis, ancorché il ruolo si sia formato successivamente alla dichiarazione di fallimento.