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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 febbraio 2021, n. 22342, depositata il 5 agosto 2021, si è espressa ritenendo applicabile l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. anche al procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e ss. l.f. La Suprema Corte ha precisato che, affinché la parte incorsa nella decadenza possa essere rimessa nei termini, è necessario il verificarsi congiunto di due circostanze: innanzitutto, l’esistenza di un fatto ostativo che oggettivamente sfugge alla volontà della parte istante per la rimessione e non controllabile da quest’ultima; in secondo luogo, l’immediata reazione della parte colpita da decadenza, ossia un atteggiamento di pronta attivazione teso al superamento dell’impedimento. Pertanto, è da ritenersi non meritevole di remissione in termini il curatore la cui tempestiva costituzione nel giudizio di opposizione è stata ostacolata da un mero “disguido informativo” nel deposito dell’istanza al giudice delegato di autorizzazione alla costituzione in giudizio e la cui attivazione è intervenuta decorsi cinque mesi dell’asserito impedimento.