argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: fallimento dell’appaltatore - art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 - esclusione
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 aprile 2021, n. 24472, depositata il 10 settembre 2021, ha ribadito il principio secondo cui, in caso di fallimento dell’appaltatore e, per l’effetto, di scioglimento del contratto di appalto, non trova più applicazione l’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, che dispone la sospensione dei pagamenti dall’impresa appaltante all’appaltatore nel caso in cui quest’ultimo non abbia ancora provveduto a pagare il subappaltatore. Pertanto, il curatore, ai fini del recupero del credito vantato nei confronti della stazione appaltante, non è tenuto al pagamento in prededuzione delle prestazioni svolte – nei confronti dell’appaltatore in bonis – dal subappaltatore, il cui credito – seguendo le regole dalla concorsualità – dovrà essere ammesso al passivo. Tale principio trova applicazione anche nelle procedure di amministrazione straordinaria