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La Corte di Cassazione, con sentenza del 28 gennaio 2021, n. 24891, depositata il 15 settembre 2021, è intervenuta in tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell’interruzione della prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 2903 c.c. (cinque anni dalla data dell’atto che si intende revocare), a rilevare è il deposito presso la competente cancelleria della domanda di revocatoria – nel caso di specie, del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. –, poiché è già in tale atto che la parte manifesta l’intento di volersi avvalere del diritto potestativo riconosciutole dall’azione in parola. Conseguentemente, a nulla rileva la circostanza che la notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza sia avvenuta successivamente allo spirare del termine prescrizionale quinquennale.