argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 novembre 2020, n. 26506, depositata il 30 settembre 2021, ha precisato che, nel caso in cui il curatore del fallimento impugni l’atto impositivo riguardante crediti tributari sorti in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento (nel caso di specie, di una società di capitali), non sussiste alcun interesse residuo del contribuente dichiarato fallito ad operare contestazioni in merito a tale atto (come l’eccezione di omessa notifica nei suoi confronti).