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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 febbraio 2021, n. 28629, depositata il 18 ottobre 2021, ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, il prelevamento da parte del socio-amministratore di somme a titolo di restituzione di un finanziamento (con violazione del principio di postergazione), che ha comportato una condanna per bancarotta, deve essere sottoposto a tassazione. Ciò in quanto – anche se non rientrante nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 – tale restituzione è da considerarsi provento derivante da fatto illecito, avendo il socio-amministratore ottenuto un vantaggio patrimoniale, consistente nell’“aver evitato un danno”, danno che gli sarebbe derivato dal mancato rimborso delle somme.