argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con sentenza del 21 aprile 2021, n. 29245, depositata il 20 ottobre 2021, ha precisato che, ai sensi degli artt. 2545-terdecies e 2082 c.c. e dell’art. 1 l.f., una società cooperativa sociale può essere dichiarata fallita, anche qualora abbia la qualifica di “onlus” – non rilevando quindi l’assenza di scopo di lucro della stessa –, nel caso in cui sia accertato lo svolgimento di un’attività commerciale, ossia nel caso in cui sussista una obiettiva economicità della gestione della società. L’accertamento della natura commerciale della società de qua, ai fini dell’assoggettabilità al fallimento, è di competenza dell’autorità giudiziaria, con esclusione di un carattere vincolante di eventuali pareri o atti (contrari) del Ministero dello Sviluppo Economico.