argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: quantificazione del danno - danno da procurato fallimento - inadempimento contrattuale
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 marzo 2021, n. 13969, depositata il 1° settembre 2021, ha affrontato il tema del cd. “danno da procurato fallimento” (o da procurato concordato preventivo), conseguente all’inadempimento di una parte contrattuale, che abbia causato l’accesso alla procedura concorsuale della controparte. In particolare, il Tribunale ha affermato che, ai sensi dell’art. 1225 c.c., in assenza di dolo del debitore, il danno è quantificabile nella misura prevedibile al sorgere dell’obbligazione, da intendersi quale momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere tra l’adempimento e l’inadempimento, è in grado di valutare e prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto dell’inadempimento.