argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Nota del 17 dicembre 2018, n. 110, in risposta ad un interpello, ha precisato che le imprese che ricorrono ad un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67 l.f. sono, in ogni caso, soggette sia alla registrazione della nota di variazione in diminuzione, sia al versamento dell’IVA all’Erario, senza attendere l’esito del piano. In particolare, contrariamente a quanto avviene nelle procedure concorsuali (concordato in continuità compreso), in cui non esiste l’obbligo per la procedura di annotare nei registri IVA la variazione emessa da un creditore insoddisfatto (Circolare n. 8/E/2017). In particolare, nel caso del concordato preventivo le note di variazione emesse vanno sì annotate, ma senza che ne consegua un obbligo di versamento dell’imposta in capo al soggetto concordatario (Risposta n. 54); per contro, nel caso del piano attestato prevale la natura dell’istituto piuttosto che la sua ratio. Infatti, il piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.f., non rientra nell’ambito delle procedure concorsuali in senso stretto, ma è una “convenzione stragiudiziale”, che non richiede alcun tipo di valutazione o controllo del giudice. Tale interpretazione comporta che, da un lato, il creditore può emettere immediatamente la nota di variazione in diminuzione, dall’altro lato, che il debitore deve versare l’IVA sin dal momento in cui riceve la nota di variazione, vedendosi preclusa la facoltà di attendere la fine del periodo temporale coperto dall’accordo.