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Il T.A.R. Sardegna, Sez. I, con sentenza 29 ottobre 2021, n. 734, ha affermato che è inammissibile un ricorso cumulativo, ex art. 120, co. 11-bis, c.p.a., con il quale sono stati impugnati, ai fini dell’annullamento in sede giurisdizionale, gli atti di una gara di appalto suddivisa in tre lotti, ove non ricorra il requisito dell’identità dei motivi di ricorso dedotti con riguardo ai diversi lotti, essendo state mosse contestazioni differenti rispetto ai medesimi, concernenti le modalità di svolgimento della gara, i criteri di selezione delle offerte e l’inattendibilità delle stesse; in tal caso, infatti, risulta integrata la violazione della suddetta norma, laddove circoscrive la proponibilità di un ricorso cumulativo solo nell’ipotesi in cui vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto. Inoltre, il chiaro tenore letterale della suindicata norma non consente di ritenere rilevante nel senso dell’ammissibilità del ricorso, la circostanza della riferibilità di alcuni motivi di ricorso a tutti i lotti; tale circostanza, infatti, non può comportare che questi motivi possano essere integrati da ulteriori censure riferibili ad alcuni soli dei singoli lotti.