argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, con sentenza 28 ottobre 2021, n. 1576, ha dichiarato irricevibile, per tardività, un ricorso per l’annullamento di un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio, ove il confinante con l’area interessata dall’intervento edilizio: a) in conseguenza dei lavori di costruzione dell’edificio si sia doluto della compromissione delle condizioni di vivibilità della propria unità immobiliare, posta al terzo piano, in quanto, privata di luce ed aria, b) abbia, tuttavia, proposto il ricorso solo dopo il completamento del rustico del nuovo manufatto assentito dal Comune. In tal caso, infatti, se è vero che la realizzazione dell’intervento, nei termini consentiti dal permesso di costruire, è idonea a compromettere le condizioni di vivibilità dell’unità immobiliare occupata dall’istante, la quale, posta al terzo piano, si troverebbe ad essere illegittimamente privata di luce ed aria, allora deve ritenersi che il confinante interessato abbia avuto cognizione di tale pregiudizio sin dal completamento del rustico, attendendo ingiustificatamente prima di proporre il ricorso.