Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - Ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano, devono coesistere tutti i requisiti previsti dalla Legge quadro n. 443/1985

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 ottobre 2018, n. 29916, depositata il 20 novembre 2018, ha precisato che, ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano di un credito, devono essere rispettate – come previsto dall’art. 2751-bis c.c. – tutte le condizioni di cui alla Legge quadro n. 443/1985. Nella fattispecie, una società a responsabilità limitata aveva proposto ricorso in Cassazione avverso il mancato riconoscimento del privilegio artigiano del proprio credito, ammesso al rango chirografo. La Suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale di Pordenone, affermando che – diversamente da quanto previsto nel testo ante riforma del 2012, ove l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane era irrilevante ai fini del riconoscimento del credito e la verifica dei criteri di cui all’art. 2083 c.c. era affidata al giudice – per i crediti sorti dopo la modifica del 2012, per il riconoscimento del privilegio devono coesistere tutti i requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge quadro. In particolare, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane diviene una condizione necessaria, ma non sufficiente, in quanto sono poste, come condizioni essenziali, sia l’art. 3, il quale prevede che la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno dei due, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale, sia l’art. 4 che pone limiti dimensionali.