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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22569 del 10 agosto 2021, è intervenuta confermando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente, secondo cui i trasferimenti rilevanti ai fini delle imposte indirette non sono costituiti né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario. In particolare, la Corte ha confermato che tale orientamento è applicabile “in ogni tipologia di trust”, e che “tale soluzione può poi trovare applicazione anche nel caso del c.d. trust auto-dichiarato […] connotato dalla coincidenza di disponente e trustee”; in tale fattispecie, infatti, “è pure ravvisabile, nonostante la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l'incongruenza dell'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all'interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto”.