argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38177/2021, ha stabilito che la revoca degli affidamenti bancari non costituisce causa di forza maggiore e non può essere addotta ai fini della non punibilità del reato di omesso versamento dell’IVA. Infatti, secondo la Corte, “ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria”, e “poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, […] non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, questa Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante”. Di conseguenza, la circostanza dell’improvvisa revoca degli affidamenti bancari non ha rilevanza in quanto “non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di pregressa illegittimità”.