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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 settembre 2018, n. 31188, depositata il 3 dicembre 2018, ha confermato che il credito di rivalsa IVA di un professionista ammesso allo stato passivo in via privilegiata che abbia emesso fattura a seguito del pagamento ricevuto nel riparto parziale non può essere considerato credito di massa da soddisfare in prededuzione. Nella fattispecie, un commercialista aveva proposto opposizione allo stato passivo, sostenendo che il proprio credito per rivalsa dell’IVA dovesse essere riconosciuto in prededuzione per l’importo indicato in parcella, emessa a seguito dell’avvenuto pagamento in sede di riparto parziale, giustificando la propria richiesta con i principi comunitari di neutralità ed effettività dell’IVA. La Suprema Corte, come affermato più volte in precedenti sentenze, ha ribadito che il credito di rivalsa IVA non rientra tra i crediti di massa da soddisfare in prededuzione, in quanto l’art. 6 del D.P.R. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, non definisce una regola generale in ogni campo, ma individua solo il momento in cui l’operazione è assoggettabile a imposta. D’altronde, dal punto di vista civilistico, la prestazione professionale conclusasi ante fallimento costituisce l’evento generatore del credito di rivalsa IVA, ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso. Pertanto, il credito – non essendo sorto nei confronti della procedura – può giovarsi esclusivamente del privilegio speciale di cui all’art. 2758, comma 2, c.c., nel caso in cui sussistano beni su cui esercitare la prelazione.