argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 ottobre 2018, n. 55803, depositata il 3 ottobre 2018, ha affermato che il mancato deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, costituisce reato ai sensi degli artt. 220, comma 1, e 16, n. 3, l.f., escludendo che, per la configurabilità del reato, sia necessaria un’espressa richiesta o un invito al deposito da parte degli organi della procedura concorsuale. Inoltre, La Suprema Corte ha precisato che tale reato concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, l.f. e di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217, comma 2, l.f., nel caso in cui la condotta di bancarotta consista nella tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili, tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.