<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - Nell’ambito dell’azione di responsabilità, la clausola compromissoria statutaria è opponibile al curatore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 6 luglio 2017, n. 2534, depositata il 5 marzo 2018, ha ribadito – in linea con i precedenti dello stesso ufficio giudiziario e della Suprema Corte (v. Cass. n. 27415/2015) – il principio secondo cui la clausola compromissoria statutaria è opponibile al curatore fallimentare, nei limiti dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità. Infatti, il curatore che esercita l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f., propone sia l’azione sociale ex art 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., nonché, nelle s.r.l., quella ex art. 2476 c.c. Le azioni, pur rimanendo assoggettate ciascuna al proprio regime, si cumulano inscindibilmente. Pertanto, ne consegue che, proponendo l’azione sociale di responsabilità, il fallimento esercita semplicemente un diritto rinvenuto nel patrimonio della società fallita, non rivestendo la qualità di terzo e rimanendo assoggettato a ogni eventuale patto che vincolava il fallito. La clausola compromissoria è quindi opponibile al curatore, seppur nei limiti dell’azione sociale di responsabilità.