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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 luglio 2018, n. 30880, depositata il 29 novembre 2018, ha stabilito che, nell’ambito dell’accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo dell’agente della riscossione e l’onere in capo allo stesso di chiamare in causa l’ente creditore interessato alla lite non preclude la concorrente legittimazione di quest’ultimo a proporre opposizione allo stato passivo. Nella fattispecie, la Suprema Corte, in presenza di diversi orientamenti, si pone in linea con quello secondo cui il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell’amministrazione finanziaria, che conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di proporre direttamente opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., anche se la domanda ex art. 93 l.f. era stata presentata dall’agente della riscossione. In tema di impugnazioni, la Corte di Cassazione non esclude al singolo creditore la facoltà di proporre opposizione ex art. 98 l.f. con un unico ricorso cumulativo volto a contestare i vari decreti emessi dal giudice delegato, purché pronunziati tra le stesse parti o aventi identiche questioni di diritto o la medesima ratio.