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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 agosto 2021, n. 22346, ha affrontato il tema dello scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio nelle società di persone, il quale è disciplinato dall’art. 2289, comma 2, c.c., che prevede il diritto del socio medesimo ad ottenere una somma di denaro che rappresenta il valore della quota da liquidarsi sulla base della situazione patrimoniale esistente nel momento di cessazione del rapporto sociale. Sul punto, la Suprema Corte precisa che si deve fare riferimento a tale criterio temporale, dato appunto dal momento di uscita del socio dalla società, per la determinazione del valore della quota attribuibile, non è pertanto possibile fare riferimento al criterio del “giorno più prossimo” o di quello relativo al bilancio d’esercizio chiuso successivamente, sulla base di un’ipotetica assenza di documentazione in concreto idonea, ricorrendo in tal caso a criteri sostitutivi, anche di carattere presuntivo. Viene pertanto ribadito come eventuali successive vicende societarie non assumono alcuna rilevanza per la determinazione del diritto di credito del socio uscente, rispetto al quale si deve sempre far riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento dello scioglimento.