argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: nota di variazione - IVA - falcidia - concordato preventivo in continuità
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta del 18 dicembre 2018, n. 113, è stata nuovamente chiamata a esprimersi in merito alla sorte delle note di variazione IVA oggetto di falcidia nella procedura concordataria e ha affermato che il debitore, il quale sia stato ammesso al concordato con continuità aziendale, non è tenuto a versare all’Erario il debito IVA. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto espresso nella Circolare n. 8/E/2017, che stabilisce il solo obbligo da parte del debitore concordatario di provvedere all’annotazione della variazione IVA in diminuzione nei registri IVA, senza che ciò comporti l’obbligo per lo stesso di versare all’Erario l’IVA oggetto di falcidia concordataria. L’Agenza delle Entrate ha, inoltre, ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato successivamente all’esecuzione del piano di riparto e che, qualora l’esecuzione dello stesso sia anteriore al 1° gennaio 2017, il diritto alla detrazione può essere esercitato con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Altrimenti, se l’esecuzione del piano è successiva al 1° gennaio 2017, tale diritto deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.