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La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 23 novembre 2021, n. 36092 ha affermato che affinché l’amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell’art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all’espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre sia accertato l’intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l’amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi. La Suprema Corte ha sottolineato come lo scopo del patto di sindacato in cui i soci abbiano stabilito la rielezione di un soggetto alla carica di amministratore sia quello di determinare un indirizzo unitario della società, ma esso ha effetti obbligatori interni e non anche nei confronti della società, dei sindaci, degli amministratori, dei revisori e dei dipendenti. In tale situazione, i pattisti possono concordare l’espressione del voto in una successiva assemblea di nomina dell’amministratore, senza che il medesimo sia nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 c.c. Affinché, però, tale patto sia vincolante anche nei confronti del soggetto da nominare, è necessario che nell’accordo vi sia l’inequivoca volontà di attribuire al terzo il diritto soggettivo perfetto al voto in suo favore durante l’assemblea.