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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 aprile 2021, n. 22603, depositata il 10 agosto 2021, ha precisato che l’esenzione all’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 10 del D. Lgs. n. 122/2005 riguarda immobili “da costruire”, ovvero ancora da edificare o non ancora ultimati. Non rileva la mera mancanza del certificato di agibilità. Questo certificato, infatti, non è disponibile in caso di mancato completamento dell’immobile, ma potrebbe anche mancare – come nel caso esaminato – anche a lavori ultimati, con esclusione dell’esenzione.