argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 marzo 2021, n. 24691, depositata il 4 settembre 2021, ha chiarito che la deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c. prevista dall’art. 47, comma 5, L. n. 428/1990 in caso di trasferimento d’azienda nell’ambito di una procedura concorsuale liquidatoria, consente la riduzione del personale, anche se la liquidazione necessita di un contratto d’affitto o cessione di ramo d’azienda volti ad incrementare il valore di mercato, in un’ottica appunto liquidatoria. Nel caso in esame, è stato quindi accolto il ricorso di un fallimento avverso la pronuncia di illegittimità del licenziamento di due dipendenti in seguito a cessione d’azienda da parte di un soggetto dichiarato fallito, con continuazione dell’attività d’impresa; la Suprema Corte ha rammentato che la continuazione dell’attività in una procedura fallimentare è volto alla esclusiva finalità liquidatoria.