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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 novembre 2018, n. 31409, depositata il 5 dicembre 2018, ha affermato che la sentenza di accertamento del credito, la quale sia emessa successivamente all’opposizione da parte del creditore all’ammissione allo stato passivo, non è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha richiamato quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 177/2017, che ha dichiarato illegittimo l’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, per ciò che riguarda la norma che prevede l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale – e non in maniera fissa – alle sentenze di accertamento dei crediti successive all’opposizione presentata del creditore all’ammissione al passivo fallimentare. Pertanto, le sentenze di accertamento del credito aventi ad oggetto operazioni assoggettate ad IVA, sono equiparate alle sentenze di condanna e non sono, pertanto, soggette all’imposta di registro in misura proporzionale.