argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 17 settembre 2021, n. 34842, depositata il 17 novembre 2021, ha affermato che il compenso del curatore subentrato ad altro curatore nella fase conclusiva della procedura fallimentare, con attivo interamente realizzato e passivo già accertato, deve essere in ogni caso liquidato applicando all’attivo realizzato e al passivo accertato le percentuali di cui all’art. 1 del D.M. 30/2012.