<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Le fatture, ancorché non registrate, possono provare l’anteriorità del credito rispetto al fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 luglio 2021, n. 37028, depositata il 26 novembre 2021, ha chiarito che, ai fini dell’ammissione al passivo di un credito (nel caso di specie, professionale), la sua anteriorità rispetto all’apertura del concorso deve ritenersi provata anche dalle fatture prodotte, ancorché non registrate nella contabilità del creditore. L’assenza di data certa – espone la Suprema Corte – non comporta l’esclusione del credito dal passivo, riguardando l’inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c. non il negozio giuridico in sé, ma la data del contratto; pertanto, le relative pattuizioni e la loro anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento possono essere in altro modo provate.