argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza dell’8 aprile 2021, n. 241, depositata l’11 aprile 2021, ha affermato la fallibilità della start-up innovativa qualora il carattere di innovatività sia stato ottenuto solo a seguito di un’operazione di acquisizione di azienda. Nel caso di specie, il Tribunale ha chiarito che deve ritenersi integrato il requisito ostativo di cui all’art. 25, comma 2, lett. g), d.l. 179/2012 – ai sensi del quale una società non può essere considerata start-up innovativa qualora «costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda» – nel caso in cui il carattere di innovatività sia stato acquisito solo a seguito di conferimento di azienda. Ne consegue l’assoggettabilità a fallimento della società.