argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con decreto del 4 novembre 2021, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema, ha affermato che, nella procedura di concordato preventivo, il controllo di legittimità demandato al tribunale si esplica in tutte le diverse fasi della procedura (ammissibilità, revoca e omologazione) e ha ad oggetto l’effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come idoneità del concordato ad assicurare sia il superamento della situazione di crisi sia il soddisfacimento, anche in misura parziale ma in tempi ragionevoli, dei creditori. Nel caso di specie, al fine di garantire tale controllo di legittimità, il Tribunale, sin dal decreto di apertura della procedura, evidenziava la necessità che il commissario giudiziale eseguisse un costante monitoraggio dell’effettivo conseguimento dei flussi di ricavi previsti dal piano e, per tale ragione, fissava l’adunanza dei creditori in un termine superiore a quello previsto dall’art. 163, comma 2, n. 2), l.f. In sede di omologazione, la domanda di concordato preventivo veniva rigettata a seguito di parere negativo ex art. 180 l.f. del commissario giudiziale, nel quale veniva dato atto di significativi scostamenti delle previsioni di piano, tali da far presupporre l’impossibilità di soddisfare, neppure in minima percentuale, i creditori chirografari.