argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 5 novembre 2021, ha precisato che non sono legittimati a presentare opposizione – ex art. 7 l. 3/2012 – all’omologazione del piano del consumatore i creditori che, all’atto della concessione dei finanziamenti al debitore, non hanno correttamente e adeguatamente verificato il merito creditizio di quest’ultimo. Trova, in particolare, applicazione l’art. 12-bis, comma 3-bis, l. 3/2012, secondo cui il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato l’art. 124-bis del d.lgs. 385/1993 – in tema di verifica del merito creditizio – non può, in sede di omologazione, presentare opposizione o reclamo, né far valere cause di inammissibilità del piano derivanti da comportamenti dolosi del debitore.