argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 aprile 2021, n. 28423, depositata il 15 ottobre 2021, seguendo l’orientamento di precedenti statuizioni, ha precisato, in tema di revocatoria ordinaria, che il curatore del fallimento (il solo legittimato attivo, ai sensi e per gli effetti della Legge Fallimentare, nonché del c.d. Codice della Crisi di Impresa) è tenuto a provare tanto il presupposto oggettivo, quanto quello soggettivo. In specie, in ordine al presupposto oggettivo, il curatore sarà tenuto a fornire prova: della consistenza dei crediti ammessi al passivo; della preesistenza delle ragioni sottese al credito rispetto agli atti pregiudizievoli; del mutamento quantitativo e qualitativo del patrimonio del debitore a seguito dell’atto dispositivo. Mentre, per quanto attiene al presupposto soggettivo, è onere del curatore provare la consapevolezza, da parte del debitore, di compiere un atto pregiudizievole per i creditori (consapevolezza che, in caso di atto dispositivo a titolo oneroso, deve essere posseduta anche dal terzo). L’azione in parola si prescrive in cinque anni.