argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 maggio 2021, n. 29289, depositata il 21 ottobre 2021, ha precisato che la richiesta di risoluzione del concordato preventivo può essere esperita entro un anno dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione (nel caso in cui non sia stata fissata la data di scadenza dell’ultimo pagamento) e che il procedimento di risoluzione de quo non rientra tra i casi in cui è previsto l’obbligatorio intervento del p.m. (ex art. 70, n. 5, c.p.c.).