argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 settembre 2021, n. 31513, depositata il 3 novembre 2021, ha chiarito che un istituto bancario che conceda un mutuo ipotecario, al fine di trasformare, con il consenso del debitore, il proprio credito da chirografario a ipotecario (dando così una diversa destinazione al patrimonio sociale rispetto a quella di garanzia alle obbligazioni contratte), può concorrere nel reato di bancarotta per distrazione. Per quanto attiene all’elemento soggettivo, tale reato, infatti, richiede il dolo generico, per il quale non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa o di poter arrecare un pregiudizio ai creditori, bensì la volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa rispetto a quella di garanzia delle obbligazioni assunte.