argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 giugno 2021, n. 31531, depositata il 3 novembre 2021, ha precisato che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell’art. 18 l.f., deve contenere gli elementi di fatto e di diritto, nonché le conclusioni, su cui si basa l’impugnazione. Da ciò consegue che il reclamo in parola non ha carattere devolutivo, poiché l’ambito dell’impugnazione è circoscritto alle sole questioni dedotte (ben diverso, invece, è il reclamo avverso il rigetto, di cui all’art. 22 l.f., che ha piena natura devolutiva, non prevedendo particolari forme e specifici contenuti dell’atto, investendo così la Corte d’Appello del riesame completo della vicenda).