argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 ottobre 2021, n. 32248, depositata il 5 novembre 2021, ha precisato che la legittimazione ad agire, per proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto di omologa del concordato preventivo, è riconosciuta in capo alle parti che – in assenza di opposizione ex art. 180, comma 3, l.f. – hanno partecipato volontariamente alla fase di omologa. Tale limitazione, viene precisato dalla Suprema Corte, riguarda le impugnazioni inerenti alla proposta concordataria, mentre, quelle riguardanti la presenza di vizi (aventi quindi natura processuale) – che, ad esempio, abbiano di fatto impedito la partecipazione al giudizio, ovvero, riguardino il provvedimento reso dal tribunale – non soggiacciono alla citata limitazione.