argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 ottobre 2021, n. 33364, depositata l’11 novembre 2021, ha affermato che, nel caso in cui il concordato preventivo non venga omologato e si concluda con la dichiarazione di fallimento, il compenso del commissario giudiziale è liquidato dal tribunale investito del concordato preventivo, e non dal giudice delegato del fallimento, in virtù del rinvio previsto dall’art. 165, comma 2, l.f. all’art. 39 l.f., che – al comma 3 – dispone che la liquidazione del compenso avvenga al termine della procedura.