argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Banca d’Italia, con comunicato – pubblicato sul supplemento ordinario n. 37 della G.U. 261/2021 – contenente il ventesimo aggiornamento della circolare 139/1991, ha previso che chi ha reso una falsa dichiarazione nel richiedere i dati della Centrale dei rischi tramite la piattaforma Servizi online (disponibile sul sito di Banca d’Italia) autenticandosi con SPID/CNS, non può presentare ulteriori richieste di accesso mediante tale modalità per due anni (le altre modalità restano invece attive); trascorso questo periodo, in presenza di ulteriori dichiarazioni false, la sospensione diventa definitiva.