argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Sentenza 25 settembre 2018, n. 30416, depositata il 23 novembre 2018, ha espresso il principio di diritto secondo cui deve ritenersi inammissibile l’azione revocatoria, sia fallimentare sia ordinaria, promossa nei confronti del fallimento. La sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, esperita dopo l’apertura della procedura fallimentare, è inopponibile alla massa dei creditori, in virtù, da un lato, del suo carattere costitutivo, producendo la stessa gli effetti tipici della creazione di una situazione giuridica nuova, e dall’altro, del principio di cristallizzazione del passivo alla data della dichiarazione di fallimento, essendo il patrimonio fallimentare insensibile alla pretese fondate su titoli formatisi successivamente all’apertura del concorso. Si può parlare di “diritto quesito” alla revocatoria solo qualora la causa sia stata promossa in epoca antecedente al fallimento del terzo che subisce l’azione revocatoria ordinaria e la domanda sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento.