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Con il messaggio 18 novembre 2021 n. 4027, l’INPS ha reso noto che, in seguito al rifinanziamento della tutela per malattia in favore dei c.d. lavoratori fragili e in quarantena per Covid-19 previsto dall’art. 8 del d.l. n. 146/2021, le relative domande, presentate da soggetti aventi diritto alla tutela anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, saranno rimesse in lavorazione dalle sedi territoriali per la liquidazione della relativa indennità. La tutela, introdotta dall’art. 26 del d.l. n. 18/2020, che prevede l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è stata riconosciuta fino al 31 dicembre 2021. Il lavoratore interessato è tenuto a produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante deve indicare, se disponibili, gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.