argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, con Sentenza 22 novembre 2021, n. 1698, ha ritenuto che non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, da mancata assunzione alle dipendenze dell’Amministrazione, avanzata da un candidato che, a seguito di un contenzioso conclusosi vittoriosamente, relativo ad una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, è risultato primo classificato in graduatoria, ove: 1) con la domanda risarcitoria, l’interessato abbia fatto valere non tanto la illegittimità degli atti della procedura comparativa, quanto, piuttosto, il comportamento, correlato all’esercizio del potere, tenuto dalla P.A. che, pur avendolo proclamato vincitore, non lo ha assunto in servizio nella qualifica di ricercatore universitario; b) non sia intervenuto alcun provvedimento cautelare favorevole all’asserito danneggiato nel corso del contenzioso dallo stesso instaurato avverso la prima formulazione della graduatoria concorsuale; c) medio tempore, siano, invece, sopravvenute obiettive circostanze preclusive della possibilità per l’interessato di conseguire il bene della vita oggetto di pretesa risarcitoria e, in particolare, le risorse pubbliche specificamente destinate a retribuire il vincitore della procedura selettiva siano state già impiegate per retribuire altro candidato che ha utilmente svolto l’attività professionale, valutata positivamente dal competente organo valutatore a livello di risultati della ricerca, con progetto da ritenere concluso.