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La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 40046/2021 dell’8 novembre 2021 ha chiarito che il reato di emissione di fatture per operazione inesistenti previsto dall’art.8 comma 1 del d.lgs. 74/2000 è configurabile anche in caso di operazioni solo soggettivamente inesistenti. L’ipotesi sussiste nel caso in cui i beni e servizi siano effettivamente entrati nella sfera patrimoniale dell’intestatario della fattura e dall’altro lato vi sia una simulazione soggettiva del prestatore di servizi o del cessionario di beni che ha effettuato l’operazione. L’interpretazione data dagli ermellini si basa su due argomentazioni principali. La prima riguarda l’analisi testuale della norma che fa un riferimento generico a “operazioni inesistenti” per dare ampiezza al campo di applicazione della stessa. Il secondo punto riguarda l’argomento teleologico in quanto anche in questo caso è possibile raggiungere il fine illecito che la norma intende contrastare ovvero quello di consentire a terzi l’evasione delle imposte e dell’Iva. I Giudici della Suprema Corte concludono infine sottolineando che anche in tale ipotesi il documento è utile a fuorviare la capacità di individuare gli attori effettivi dell’operazione giustificando la rilevanza del reato sia dal punto di vista tributario che dal punto di vista penale.