Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Costi infragruppo detraibili solo se è provata l’effettività e l’inerenza degli stessi in ordine all’attività d’impresa

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con l’Ordinanza n. 31288/2021 del 3 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha sancito che in ordine al riconoscimento dei costi infragruppo costituisce ius receptum il principio per cui «l’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l’IVA contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata».