argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 giugno 2018, n. 53405, depositata il 28 novembre 2018, ha stabilito che i dati contabili della società fallita, nonostante viga una presunzione di attendibilità delle scritture e dei libri contabili, sancita dall’art. 2710 c.c., non possono, da soli, essere assunti quale prova della condotta distrattiva perpetrata dell’amministratore della stessa società. Invero, espone la Suprema Corte, le scritture contabili devono essere valutate nel complesso e nella loro “intrinseca attendibilità”. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sentenza di condanna dell’amministratore di una s.r.l., al quale veniva contestata, sulla base delle sole scritture contabili, la distrazione dalle casse sociali di circa 400 mila euro, nonché il reato di bancarotta documentale, quest’ultimo dovuto all’iscrizione in bilancio di un credito verso l’amministratore quale artificio contabile per la copertura dell’ammanco. L’imputato presentava, pertanto, ricorso per Cassazione, censurando la mancanza di prove, oltre ai dati di bilancio, dell’effettiva presenza nel patrimonio della società della somma distratta.