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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 novembre 2021 (c.c. del 13 ottobre 2021) n. 43932, ha ribadito che la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa (v. Cass., Sez. III, 27 settembre 2016 -dep. 09febbraio 2017- n. 6047, Rv. 268829 – 01). Il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero quei beni di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato (v. Cass., Sez. VI, 11 marzo 2010 n. 12508, rv. 246731).