Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Artt. 10 bis e 10 ter D. Lgs. 74/2000; prosecuzione per due anni dell’attività di impresa in crisi economica; assenza di forza maggiore esimente

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 novembre 2021 (c.c. del 14 ottobre 2021) n. 43919, a proposito dell’elemento soggettivo dei reati di omesso versamento di IVA e di ritenute certificate nonché omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, ha ribadito che è sufficiente il dolo generico (richiamando Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265939), configurabile anche nella forma del dolo eventuale (richiamando Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882), integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo (richiamando Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263127), e che l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (richiamando Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128), non sussistendo forza maggiore nel caso di crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (richiamando Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (richiamando Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 2014, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, in motivazione). Non ha ritenuto rilevante in chiave esimente la mancata riscossione di crediti, ritenendo invece che - laddove si rimanga nell’ambito di insoluti fisiologici - si tratti di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (richiamando Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, in motivazione). Nella specie, l’imprenditore aveva proseguito l’attività d’impresa per due anni pagando stipendi e fornitori prima di presentare istanza di ammissione a concordato preventivo.