Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Art. 5 D. Lgs. 74/2000; il dolo eventuale ravvisabile in capo all’amministratore di diritto è compatibile con il dolo specifico previsto dalla norma incriminatrice

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 novembre 2021 (c.c. del 22 giugno 2021) n. 43900, ha ritenuto che non possa sfuggire all’amministratore di diritto c.d. testa di legno l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale, giacché la pretermissione di tale obbligo integra una macroscopica violazione della normativa di settore, posto che la presentazione della dichiarazione dei redditi, lungi dall’essere adempimento limitato ad una ristretta parte di contribuenti di cui sono consapevoli soli gli appartenenti a selezionate categorie professionali, costituisce un obbligo di comune spettanza e di generale conoscenza; gravando il suddetto obbligo direttamente sull’amministratore di diritto c.d. testa di legno in quanto legale rappresentante della società, e non potendo essergli sfuggito il fatto che esso non fosse stato ottemperato, l’amministratore di diritto avrebbe in tale modo accettato il rischio che la finalità evasiva delle imposte fosse raggiunta.