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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 novembre 2021 (c.c. del 15 settembre 2021) n. 43606, ha negato l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., ritenendo che uno scostamento dalla soglia di punibilità modesto -intendendo come tale uno scostamento inferiore a mille euro rispetto alla soglia di punibilità- non sia sufficiente a riconoscere la non punibilità per particolare tenuità del fatto, qualora le condotte omissive si siano protratte per oltre un anno e ritenendo “ulteriori elementi ostativi” “un radicato dolo di premeditazione, riscontrato nella estensione temporale (oltre un anno) della condotta perseguita” e la presenza di numerosi precedenti specifici a carico di ciascuno degli imputati, che evidenzierebbero come la sottrazione all’obbligo di corrispondere le trattenute previdenziali ed assistenziali costituisse uno strumento cui ricorrere in maniera sistematica al fine di incrementare il profitto personale ovvero di ristrutturare la contabilità di impresa. Ha infine chiarito che «la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell’anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime fossero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. (in tal senso: Sez. III, n.25776 del 10/02/2021; Id, n. 13107 del 22/01/2020; Id., n.8334 del 18/11/2019)».